Art. 3.

      1. Entro il termine di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo, sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Salerno e Vallo di Diano-Cilento, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni. In caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di Salerno, la determinazione delle tabelle è effettuata entro il termine di cui all'articolo 2, comma 5.